Completata l’acquisizione delle dichiarazioni sugli aiuti di Stato, prevista entro la prima metà di gennaio, si procederà al pagamento dell’indennità “una tantum” di 5.000 euro, ai sensi dell’articolo 45 commi 1 e 4 del decreto legislativo n. 189/2016 convertito in legge n. 229/2016, in favore dei lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi, titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, di attività di impresa e professionisti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che hanno dovuto sospendere l’attività dopo gli eventi sismici di agosto e ottobre 2016.
L’indennità “una tantum” è concessa non solo al titolare d’impresa individuale ma anche ai soci lavoratori di società di persone.
Questo tipo di indennità viene concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato ed è, pertanto, soggetta al regime “de minimis”.
Sono state ben 1.400 le istanze presentate e già istruite dagli uffici competenti, cui si deve aggiungere unicamente la dichiarazione sugli aiuti di Stato per consentire l’erogazione dell’indennità.Liquidazione che potrà avvenire già a partire dalla seconda metà di gennaio senza soluzione di continuità e fino al soddisfacimento di tutte le richieste pervenute e in regola con la normativa in vigore.