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Lido delle Sirene, l'avvocato della società: "Il Consiglio di Stato blocca le demolizioni"

"Sospese la sentenza del Tar e le ordinanze del Comune di Pescara". Udienza di merito dopo la stagione estiva

la redazione
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Due sentenze del Consiglio di Stato bloccano le demolizioni delle parti ritenute abusive del ristorante ‘Il Granchio’, che è parte del Lido delle Sirene, e rimandano ad altre date ogni possibile azione sullo stabilimento balneare di Filippo Antonio De Cecco. Lo rende noto Fabio Elefante, legale della Portauova Entertainment, società che ha realizzato l’opera.

“Con ordinanza cautelare n. 1288/2015, depositata il 25 marzo 2015 - scrive l’avvocato - il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar di Pescara, n. 412/2014, e le ordinanze del Comune di Pescara contenenti l’ordine di demolizione delle opere ritenute abusive, realizzate da Porta Nuova Entertainment s.r.l. presso lo stabilimento balneare Lido delle Sirene”.

“Il Comune, pertanto, non potrà procedere alle previste demolizioni. L’udienza di merito - annuncia il legale - è fissata al 17 settembre 2015. L’appello era stato proposto dal Cav. Filippo Antonio De Cecco, assumendo, per un verso, l’illegittimità dell’adozione degli ordini amministrativi di demolizione prima della formale conclusione del procedimento di condono - per cui la parte attendeva legittima risposta da oltre 10 anni e che è stata fornita solo nell’imminenza dell’udienza - e, per altro verso, l’incompetenza del Comune a interpretare e portare a esecuzione l’ordine di demolizione impartito in sede giudiziale”.

“Su questo aspetto si dovranno attendere dunque le decisioni della Procura della Repubblica di Pescara e del competente giudice dell’esecuzione penale del Tribunale di Pescara. A parte, rimane la questione della legittimità del diniego di condono - concludeElefante - che la parte si riserva di impugnare per le medesime ragioni che hanno già condotto all’impugnazione del parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per l’Abruzzo, che di tale diniego di condono costituisce il presupposto”.

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