Il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato l'ordinanza sulla limitazione dell'utilizzo di fonti e strumenti per le emissioni sonore ed il divieto di consumo di bevande alcoliche. L'ordinamento entrerà in vigore da domani, giovedì 16 marzo sino a domenica 2 aprile 2023.
L'ordinanza riguarderà specialmente le vie di “Pescara Vecchia”, vale a dire Via delle Caserme - Largo dei Frentani -Via dei Bastioni – Corso Manthonè - Via Catone – Via Corfinio – Via Petronio – Via E. Flaiano – Piazza dell’Unione – Piazza Garibaldi.
La diffusione sonora nelle attività in possesso di o delle autorizzazioni ex artt. 68 e 80 TULPS deve avvenire esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a porte e finestre chiuse, fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori e del personale nel caso di somministrazione di alimenti e bevande legittimante effettuata all’esterno dei locali;
- impiego della sola strumentazione descritta nel documento di impatto acustico trasmesso al SUAP in fase di rilascio delle citate autorizzazioni.
La diffusione sonora nei luoghi pubblici nei pubblici esercizi privi delle autorizzazioni ex artt. 68 e 80 TULPS è consentita esclusivamente dalle ore 8:00 alle ore 24:00, nel rispetto delle seguenti condizioni a porte e finestre chiuse, fatto salvo il tempo strettamente necessario al passaggio degli avventori e del personale nel caso di somministrazione di alimenti e bevande legittimante effettuata all’esterno dei locali.
I titolari o gestori delle attività saranno obbligati ad effettuare lo sgombero del locale e e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone.
Nell’area del Centro Storico di “Pescara Vecchia” descritta al punto 1, pubblica o privata ad uso pubblico, è vietato dalle ore 00:00 alle ore 07:00 il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione
Se i titolari o gestori delle attività non saranno in possesso delle autorizzazioni ex artt. 68 e 80 TULPS subiranno una sanzione amministrativa dai 2000 ai 20.000 euro. L'inosservanza degli obblighi sarà punita attraverso una sanzione amministrativa pecuniaria dai 25,00 ai 500 euro.