Nonostante le polemiche dei commercianti della movida sugli orari di apertura e chiusura dei locali adibiti alla somministrazione di bevande alcoliche e cibo, il Sindaco Carlo Masci ha firmato la nuova ordinanza che entrerà oggi, lunedì 28 febbraio per tutto il mese di marzo.
I NUOVI ORARI
Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo nella Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis mentre il venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo sempre per la medesima zona.
Le altre attività, compresi anche gli stabilimenti balneari, che si trovane nella altre zone della città, resteranno aperti tutti i giorni dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.
Le attività artigianali (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) non saranno tenute a rispettare i seguenti orari ma sarà consentita la sola vendita da asporto di alimenti e bevande, oltre le fasce orarie previste dalla rispettiva zona di appartenenza.
OBBLIGHI
I proprietari o gestori delle attività, oltre i suddetti orari, dovranno rispettare i seguenti obblighi:
- vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
- di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
- di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
- che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito per la chiusura;
- di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni presenti all’esterno dei locali;
- è vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.
Il divieto di stazionamento, dall’orario di chiusura e fino alle ore 06:00, limitatamente alla cd. “Zona limitrofa a Piazza Muzii”, e precisamente Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis. Consentendo, nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti.
SANZIONI
I proprietari o gestori che non rispetteranno gli orari stabiliti dal Sindaco Masci sarà punito attraverso una sanzione amministrativa dai 1500 ai 10,000 euro. L'inosservanza degli obblighi e del divieto di stazionamento sarà punito attrverso una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 25,00 ed i 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in 50,00 euro.
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