Arriva una nuova ordinanza, firmata dal Sindaco Masci, sugli orari di apertura e chiusura dei locali adibiti alla vendita e somminitrazione di benvande alcoliche e cibo. Il nuovo regolamento entrerà in vigore lunedì 13 sino a domenica 19 dicembre 2021.
GLI ORARI
Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo per le zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis mentre per il venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.
Per le attività, comprese anche gli stabilimenti balneari nelle altre zone della città gli orari saranno per tutti i giorni dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.
Le attvità artigianali e di commercio al dettaglio su aree pubbliche non saranno obbligate a rispettare gli orari stabiliti ma sarà consentita la sola vendita a da asporto di alimenti e bevande, oltre le fasce orarie previste dalla rispettiva zona di appartenenza.
OBBLIGHI DEI TITOLARI
I titolari e gestori dei locali, oltre il rispetto degli orari stabiliti dal Comune, dovranno rispettare i seguenti obblighi:
- vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
- di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
- di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
- che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito per la chiusura;
- di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni presenti all’esterno dei locali;
- è vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.
Il divieto di stazionamento, dall’orario di chiusura e fino alle ore 06:00, limitatamente alla cd. “Zona limitrofa a Piazza Muzii”, e precisamente Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis. Consentendo, nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti.
SANZIONI
I titolari o gestori delle attività che non rispetteranno gli orari subiranno una sanzione amministrativa per una somma che va dai 1500,00 ai 10,000 euro. L'inosservanza degli obblighi e del divieto di stazionamento comporterà una sanzioneamministrativa pecuniaria tra €. 25,00 ed €. 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento.