Restano nuovamente invariati gli orari di apertura e chiusura delle attività adibite alla vendita e somministrazioni di bevande alcoliche e cibo. Il Sindaco Carlo Masci ha firmato la nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 6 dicembre sino a domenica 12 dicembre 2021.
GLI ORARI
Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo nella Zona limitrofa a Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis;
Venerdì, sabato e prefestivi: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo sempre nella medesima zona. Nelle altre zone della città, compresi anche gli stabilimenti balneari, i locali resteranno aperti tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 1:30 del giorno successivo.
Sia le attività artigianali (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) che quelle al commercio al dettaglio su aree pubbliche e (posteggi isolati e commercio itinerante) non saranno tenute a rispettare i suddtti limiti orari ma sarà consentita la sola vendita da asporto di alimenti e bevande, oltre le fasce orarie previste dalla rispettiva zona di appartenenza.
OBBLIGHI
Tutte le attività, comprese anche quelle al commercio al dettaglio su aree pubbliche che quelle artigianali, dovranno rispettare i seguenti obblighi:
di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
- di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
- di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
- che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito per la chiusura;
- di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni presenti all’esterno dei locali;
- è vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.
Il divieto di stazionamento, dall’orario di chiusura e fino alle ore 06:00 del giorno successivo, limitatamente alla cd. “Zona limitrofa a Piazza Muzii”, e precisamente Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis. Consentendo, nel rispetto delle norme anticovid e del divieto di assembramento, la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti.
SANZIONI
L'inosservaza degli orari comporterà ad una sanzione amministrativa che va dai 1500,00 ai 10,000 euro mentre il mancato rispetto degli obblighi per i titolari o gestori delle attività ed il mancato diveto di stazionamento per le "Zona limitrofa a Piazza Muzii", ci sarà una sanzione amministrativa pecuniaria tra €. 25,00 ed €. 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento.
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