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Movida, firmata l'ordinanza sull'apertura e chiusura dei locali

Gli orari restano invariati ma l'ordinanza entrerà in vigore lunedì 29 novembre sino al 5 dicembre 2021

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Restano invariati gli orari di apertura e chiususa delle attività adibite alla vendita o somministrazione di bevande alcoliche e alimenti. Il Sindaco Masc iha firmato la nuova ordinanza che entrerà in vigore da lunedì 29 novembre 2021 sino a domenica 5 dicembre 2021.

GLI ORARI 

Dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo per le attività che si trovano nella zona limitrofa di Piazza Muzii: Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis;

Venerdì e sabato: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo sempre per la medesima zona.

 I pubblici esercizi che vendono o somministrano bevande, alimenti e stabilimenti balneari che si trovano nelle altre zone della città resteranno aperte tutti i giorni dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.

Sia le attività artigianali (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) che le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) non saranno tenute a rispettare i seguenti orari ma sarà consentita solo la vendita da asporto di alimenti e bevande, oltre le fasce orarie previste dalla rispettiva zona di appartenenza.

OBBLIGHI

I gestori o proprietari delle attività, incluse anche le attività al commercio al dettaglio e quelle artigianali, oltre a rispettare gli orari emessi, saranno obbligati a rispettare le seguenti norme:

  1. vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio; 
  2. di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
  3. di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
  4. che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito per la chiusura; 
  5. di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni presenti all’esterno dei locali;
  6.  Ã¨ vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.

SANZIONI

I titolari o gestori delle attività che non rispetteranno gli orari e obblighi subiranno delle sanzioni: 

  1. per il mancato rispetto degli orari verrà applicata una sanzione amministrativa che va dai 1500 ai 10'000 euro;
  2. L'inosservanza degli obblighi comporterà ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 25,00 ai 500,00 euro con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento;
  3. l’inosservanza di ripristino delle aree occupate sarà punita ai sensi di quanto previsto dalle relative norme di settore.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA

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