Dopo la conferma degli orari di apertura e chiusura delle discotechete, il Sindaco Carlo Masci ha firmato la nuova ordinanza anche per i locali adibiti alla venidta e somministrazioni di bevande alcoliche e alimenti. Anche questo nuovo ordinamento entrerà in vigore lunedì 22 novembre sino a domenica 28 novembre 2021.
I locali che si trovano nella zona limitrofa di Piazza Muzii (Via C. Battisti - Via Piave - Via Mazzini - Via Forti - Via Goito - Via Curtatone - Via De Cesaris - Via Minghetti - Via Poerio - P.zza M.Muzii - P.zza Santa Caterina - Via Quarto dei Mille - Via De Amicis) avranno la seguente fascia:
- dalla domenica al giovedì: dalle ore 06:00 alle ore 00:00 del giorno successivo;
- venerdì e sabato: dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo;
I pubblici esercizi che si trovano nelle altre zone della città , compresi anche gli stabilimenti balneari, resteranno aperti tutti i giorni dalle ore 06:00 alle ore 01.30 del giorno successivo.
Le attività artigianali (a titolo esemplificativo gelaterie, pasticcerie, piadinerie e cornetterie, etc.) e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (posteggi isolati e commercio itinerante) non saranno obbligate a rispettare i seguenti orari ma sarà consentita la sola vendita da asporto di alimenti e bevande, oltre le fasce orarie previste dalla rispettiva zona di appartenenza.
OBBLIGHI DEI GESTORI
I gestori o titolari delle attività della Movida, compresi anche le attività artigianali e le attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche, oltre a rispettare gli orari stabiliti, saranno obbligati a rispettare i seguenti punti:
- Di vigilare, all’interno dei locali e/o negli spazi pubblici in concessione, sul rispetto delle misure di distanziamento sociale e comunque dei protocolli di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, assumendo immediatamente ogni adeguata iniziativa di presidio e sicurezza anti-assembramento e/o anti-contagio;
- Di rendere noto al pubblico l’orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli ed altri mezzi idonei di informazione;
- Di cessare ogni tipo di servizio oltre l’orario consentito, effettuando lo sgombero del locale e delle eventuali aree pubbliche autorizzate per il servizio esterno, avendo cura che le relative operazioni si svolgano in modo tale da non arrecare disturbo al riposo delle persone;
- Che le attività di ripristino delle aree occupate quale ampliamento delle attività di somministrazione avvengano entro e non oltre i quindici minuti dall’orario stabilito per la chiusura;
- Di provvedere a rendere inutilizzabili da parte dei passanti tavoli, sedie, ombrelloni presenti all’esterno dei locali;
- E' vietato lo stazionamento degli avventori nelle immediate vicinanze delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dopo la chiusura delle stesse.
SANZIONI
L'inosservanza delle norme, specialmente i punti 1) e 2) saranno puniti con una sanzione amministrativa che va dai 1.500 ai 10.000 euro, mentre per quanto riguarda l'inosservanza del terzo punto si applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria tra i 25,00 ed i 500,00 euro, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in €. 50,00, salve spese di notifica ed altri oneri di legge e di procedimento.
CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA