Oltre al danno, la beffa. Lo scorso 13 settembre il Comune di Pescara ha richiesto un formale parere all'avvocato romano Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", per sbrogliare l'intricata matassa riguardante l'ennesima speculazione della Pescaraporto s.r.l. che non sazia di aver costruito lì dove il Comune prevedeva un parco, ora vuole trasformare gli uffici ottenuti in deroga in appartamenti, con una deroga alla deroga.
Il dubbio del Comune riguarda la competenza o meno del Consiglio rispetto al rilascio di tale cambio di destinazione: in caso di "variante sostanziale" saranno i Consiglieri comunali a votare per il cambio di destinazione, altrimenti resterà questione di esclusiva competenza del dirigente.
L'illustre avvocato Police, il 30 settembre scorso, invia al Comune il proprio parere, ma sorge davvero il dubbio che un professionista con un impeccabile curriculum possa davvero aver scritto un tale insieme di corbellerie e che le abbia inviate in forma ufficiale ad un Ente comunale in qualità di esperto.
< Il parere cui il Comune dovrebbe affidarsi > commenta la consigliera Erika Alessandrini < per decidere cosa fare sulla Pescaraporto è una tale collezione di errori, imprecisioni, strafalcioni normativi ed interpretativi che il Comune non solo non può ritenerlo attendibile per prendere alcuna decisione nel merito, ma dovrebbe evitare il pagamento della parcella al professionista e prevenire invece i danni che un testo del genere può provocare. >
Per capire la gravità della situazione basti pensare che entrambi i pilastri su cui si fonda il parere rilasciato al Comune risultano compromessi da errori e inesattezze:
- al punto 26 del parere è scritto "Al precipuo fine di fugare ogni dubbio in ordine all'applicazione di tale disciplina, in sede di conversione del d.l. n. 70/2014 è stato chiarito all'art. 1 co. 271 della l.n. 190/2014 che le previsioni e le agevolazioni previste..."
La legge citata dall'esperto avvocato, la 70/2014, riguarda la "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario", che, se Pescaraporto non ha chiesto di trasformare i propri edifici in una stazione ferroviaria, non è certo la legge calzante rispetto al delicato tema urbanistico in trattazione.
Certamente il riferimento doveva essere il Decreto Sviluppo, ovvero il DL 13 maggio 2011, n. 70 "Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in legge dalla L. 12 luglio 2011 n. 106 non dalla n.190/2014 citata dal Police. Ed il famoso comma 271 (tanto caro alla Pescaraporto!) non è inserito nella conversione in Legge di tale Decreto, bensì all'art. 1 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".
E se fossero meri refusi dovuti alla battitura, potremmo essere infastiditi ma più clementi sul giudizio, invece tali errati riferimenti vengono ripetuti ancora in più punti del documento, dimostrando una superficialità ed una confusione inaccettabili.
Inoltre, anche in riferimento alla Legge Regionale n.49 del 15 ottobre 2012, che recepisce le previsioni del Decreto Sviluppo nazionale e che viene posta alla base dei ragionamenti effettuati dal professionista per avallare le proprie considerazioni sui cambi di destinazione d'uso, non definisce come complementari la destinazione Terziario-Direzionale con quella Residenziale.
Restano quindi valide le distinzioni fatte dal Testo Unico dell'Edilizia D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come definite all'art. 23-ter, "Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante" (articolo introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera n), legge n. 164 del 2014 cioè dallo Sblocca Italia) che quindi stabilisce con chiarezza che il passaggio dalla categoria "direzionale" a quella "residenziale" rappresenta un "mutamento rilevante" di competenza consiliare.
< Nelle 28 pagine scritte dall'esperto avvocato Police > continua la Alessandrini < gli errori che il M5s porta alla luce, oltre agli esempi fini qui riportati, sono non solo gravi ma anche troppo numerosi perché si possa ritenere accettabile la conclusione cui arriva: secondo l'esperto il cambio di destinazione d'uso può essere rilasciato direttamente dal Dirigente, con un permesso di costruire in variante e senza nemmeno il pagamento del contributo straordinario. Vista la scarsa attendibilità dei fondamenti su cui si basano i ragionamenti dell'avvocato, a nostro parere, non sono attendibili, a maggior ragione, le conclusioni cui è giunto.>
< Abbiamo già inviato una nota al Sindaco e ai Dirigenti competenti> continuano i Consiglieri M5s Alessandrini, Sabatini e Di Pillo, < in cui elenchiamo chiaramente tutti i diversi palesi errori commessi dall'esperto ed in cui chiediamo che quindi tale documento non venga tenuto in considerazione per prendere decisioni nel delicato caso specifico, ed in più di non procedere al pagamento della parcella del professionista, il cui parere addirittura rischia di creare danni economici ingenti per le casse del Comune di Pescara, dando via libera all'esclusione di queste varianti dal pagamento del contributo straordinario, in contrasto con il regolamento da poco approvato dal Consiglio. Invitiamo infine il presidente della commissione Gestione del territorio, Ivano Martelli, a leggere bene le carte prima di abdicare al proprio ruolo di Presidente e consigliere comunale, accettando pareri di tale fattura.>