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Caso del Trenino di natale: la replica del proprietario e del gestore del servizio

la redazione
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Riceviamo e pubblichiamo qui in basso, in maniera integrale, la replica del Dr. Ing. Massimo Gismant all'articolo Pescara: il Comune deraglia sul trenino di Natale.

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Scrivo la presente in nome e per conto delle mie assistite ditta Massaroni Vincenzo e ditta Valerio di Valerio Luigi, attori in qualità di proprietario del trenino lillipuziano per le festività natalizie il primo, ed in qualità di gestore del servizio il secondo, i quali mi riferiscono quanto quanto segue:

Premesso che i sopraccitati attori sono stati contattati dal Comune di Pescara nella persona dell’assessore dott. Giacomo Cuzzi,  in merito alla possibilità di installare un trenino ludico per il periodo natalizio, e che tale richiesta è stata poi confermata dai miei assistiti con offerta del servizio da parte della ditta Valerio di Valerio Luigi, acquisita dal Comune di Pescara al prot. N. 0152847, e che in data 09/12/2015, a seguito del positivo riscontro alla predetta offerta da parte del Comune di Pescara, il sig. Massaroni Vincenzo in qualità di proprietario dell’attrazione viaggiante ”Trenino Lillipuziano a percorso libero” presentava regolare richiesta di transito con percorso assegnato del trenino di cui sopra nelle seguenti vie: Via Nicola Fabrizi, Via Venezia, Corso Umberto I e  corso Vittorio Emanuele II con rientro alla base di partenza dell’attrazione viaggiante trenino lillipuziano sita in Corso Umberto I. Tale richiesta veniva protocollata al n. 156081 del protocollo comunale. La richiesta veniva effettuata ai sensi dell’art. 69 del TULPS per l’esercizio degli spettacoli viaggianti, in base alla licenza di esercizio rilasciata al Massaroni Vincenzo dal comune di Montesilvano e valida su tutto il territorio nazionale.

Venivano altresì presentati tutti i documenti tecnici dell’attrazione viaggiante attestante la sua regolarità tecnica e strutturale alle disposizioni di legge.  Il comune di Pescara si riuniva in giunta comunale in data 17/12/2015, dopo ampia discussione, verifica di fattibilità, controllo documentale e risposte affermative dei tecnici comunali e di tutte gli assessorati chiamati  in decisione in giunta comunale, soprattutto dopo il parere di regolarità tecnica nonché con l’avallo della relazione tecnica a firma del dirigente il servizio mobilità Ing. Giuliano ROSSI, veniva deliberato con delibera n. 774 del 17/12/2015 la fattibilità tecnico normativa della messa in funzione del trenino natalizio a favore della ditta Massaroni Vincenzo avendone accertato i requisiti di legge.

Si dava quindi inizio al servizio, cosi come autorizzato, nei giorni immediatamente successivi ossia il 19/12/2015, allorquando il trenino in circolazione sul percorso assegnato cosi come richiesto dalle norme vigenti in materia, veniva posto in stato di fermo dalle autorità di polizia municipale il quale arbitrariamente adducevano presunte e non dimostrate irregolarità del trenino in questione.

Nello specifico gli agenti della polizia municipale sostengono che il suddetto trenino in quanto non targato non possa operare su strade aperte al traffico veicolare in quanto sarebbe privo di copertura assicurativa, vieppiù gli stessi agenti assimilano (errando pienamente) detta attrazione viaggiante ad un trenino turistico che ha caratteristiche tecniche e funzionali del tutto diverse da quelle del trenino lillipuziano di cui trattasi, e lo riconducono ai dettati del D.M. 55 del 15 marzo 2007, decreto che nasce e si esaurisce sui trenini con finalità turistiche, indipercui ben diversi dai trenini lillipuziani in quanto questi ultimi sono classificati come attrazioni viaggianti (che poi attrazioni viaggianti quindi che viaggiano e dove se non anche su strada pubblica?) e quindi rientrano nelle more della legge 337/68 e necessitano per essere eserciti su tutto il territorio nazionale della licenza di cui all’art. 69 del TULPS in vigore il quale autorizza l’esercizio dello spettacolo viaggiante nelle pubbliche vie e piazze di tutto il territorio nazionale. Licenza di cui dispone il Massaroni Vincenzo

Da premettere che intanto si contesta fermamente quanto asserito dagli agenti per il semplice fatto che il suddetto trenino lillipuziano dispone di regolare polizza assicurativa RCT per le operazioni di funzionamento cui l’attrazione stessa è destinata e motivo per cui è stata costruita, pertanto decade immediatamente qualsiasi pretesto in tal senso, inoltre lo stesso è una attrazione viaggiante e non un trenino turistico ai sensi dell’elenco delle attrazioni viaggianti di cui all’art. 4 della legge 337/68 ed  a riprova di quanto sin qui asserito, un funzionario dei Vigili pescaresi ha addirittura firmato un’autorizzazione a circolare con il suddetto trenino lillipuziano fuori del percorso assegnato per essere portato in officina a seguito di un guasto tecnico, asserendo nella predetta autorizzazione che trattasi di un mezzo speciale, appunto attrazione viaggiante e non veicolo o trenino turistico.

Da specificare poi che la suddetta attrazione è inserita nell’elenco delle attrazioni viaggianti, di cui all’art.4 della legge 337/68, sotto la dizione “trenino lillipuziano a percorso libero” ciò sta a significare nelle intenzioni del  legislatore e senza alcuna forzatura interpretativa che lo stesso può percorrere qualsiasi tipo di percorso, previa ovviamente richiesta dell’assegnazione di un percorso da parte dell’ente proprietario della strada.

Da segnalare e sottolineare che nella nomenclatura tecnica dell’allegato di cui all’art. 4 della legge 337/68, il trenino lillipuziano a percorso libero viene cosi descritto: Trattasi di locomotiva in miniatura ed a motore, munita di ruote pneumatiche trainante dei vagoncini, con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell’attrazione. Orbene come facilmente dimostrabile dalla semplice lettura delle leggi di riferimento, la suddetta attrazione differisce sostanzialmente  da quanto enumerato nel D.M. 55 del 15 marzo 2007, ed a riprova di quanto asserito basterebbe leggere le caratteristiche tecniche di un trenino turistico e quindi soggetto ad immatricolazione, completamente differenti dal nostro trenino lillipuziano di cui si tratta.

Ma se ciò non bastasse, basta leggere le vocazioni nettamente differenti dei due mezzi in questione, uno attrazione viaggiante e quindi atta ai fini ludici e ricreativi, l’altro, il trenino turistico, atto al turismo ed alle finalità culturali. Due mondi paralleli e diversi cui sono destinate le singola unità. Tra l’altro, nel D.M. 55 del 15 marzo 2007, il legislatore ha inteso normare i trenini turistici e non i trenini dello spettacolo viaggiante, riprova ne è che in nessun capo del suddetto decreto vi è menzione del divieto di circolare ai trenini lillipuziani in favore dei trenini turistici. L’ovvietà della risposta risiede nel fatto che giust’appunto trattasi di due diverse entità, una normata ormai da tempo nelle more delle attrazioni viaggianti, l’altra normata nelle more di un D.M. che è andato a colmare una lacuna normativa su mezzi in effetti utilizzati per scopi turistici ma fino al 2007 del tutto privi di una norma di riferimento come invece avviene per il trenino lillipuziano.

Inoltre da sottolineare ancora che il trenino lillipuziano è dotato di un codice identificativo, che per le giostre altro non è che la propria “targa”, sul quale numero, assegnato dal comune di competenza previa verifica dell’idoneità tecnica ed impiantistica del complesso, viene stipulata idonea polizza assicurativa atta ovviamente a coprire eventuali danni cagionati nel funzionamento dell’attrazione tanto in pubblico quanto in privato. Da immaginare ad esempio una giostra classica, che in fase di installazione o funzionamento su pubblica via, quantunque autorizzata dall’ente per l’installazione, cagioni danni a terzi circolanti sulla suddetta e medesima strada pubblica… quindi che facciamo non c’è copertura assicurativa in detto caso? Certamente che la copertura assicurativa risponde, dal momento che assicura il funzionamento anche dinamico dell’attrazione come normale che sia indifferentemente se la stessa  sia in funzione su suolo pubblico o privato.

Da notare ulteriormente che i trenini cosidetti turistici vengono immatricolati quali veicoli, proprio in quanto non normati e non dotati, come invece i trenini lillipuziani, di apposita ed idonea punzonatura del numero identificativo dell’attrazione, numero che è di dominio pubblico ed addirittura comunicato negli archivi del Ministero degli Interni oltre che negli archivi comunali che hanno rilasciato la punzonatura di identificazione.

In maniera più esplicita si allegano alla presente (scaricabili dai link qui in basso ndr) alcune delibere di altri Comuni d’Italia il quale autorizzano la circolazione del trenino lillipuziano su un percorso stabilito dall’ente e sentito anche il parere della Polizia Municipale.

Clicca qui per scaricare la delibera del comune di Canosa di Puglia sul Trenino lillipuziano (formato PDF)

Clicca qui per scaricare la delibera del comune di Gavazzana sul Trenino turistico (formato PDF)

Clicca qui per scaricare l'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968 n 337 (formato PDF)

Tale trenino percorre vie cittadine normalmente aperte al traffico e svolge un servizio navetta addirittura.

Le mie clienti quindi, dimostrano, con il supporto ulteriore delle delibere allegate, la fattibilità sia tecnica che normativa  della circolazione libera del trenino lillipuziano sulla viabilità ordinaria cittadina in quanto classificata come attrazione viaggiante e non come trenino turistico, chiedono pertanto l’immediata rettifica del vostro articolo il quale lede inequivocabilmente l’immagine dei miei assistiti.

Ovviamente le mie clienti si riservano la facoltà di adire le vie legali al fine della tutela dei propri interessi.

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