Nelle scorse due settimane diverse persone hanno visto ed usufruito del trenino di Natale, un servizio facente parte del programma di intrattenimento organizzato dal Comune di Pescara lungo il perimetro Corso Umberto, via Nicola Fabrizi, via Venezia e Corso Vittorio Emanuele II.
Da alcuni giorni però il trenino non si vede più circolare e, considerando che siamo nel pieno del periodo delle festività natalizie, la sua “improvvisa scomparsa” è sembrata strana.
Dopo esserci informati ed aver svolto alcune indagini, abbiamo scoperto che attraverso una delibera di Giunta, precisamente la numero 774 del 17/12/2015 con oggetto “AUTORIZZAZIONE TRENINO NATALIZIO” visionabile nell’albo pretorio del Comune, è stata autorizzata la circolazione di un veicolo che, in base al Codice della Strada, non aveva i requisiti per poter circolare.
La ricostruzione dei fatti
Il giorno 1 dicembre 2015 viene offerto al Comune un servizio di animazione cittadina mediante il Trenino natalizio. L’offerta era articolata in 3 soluzioni, nelle prime due il Comune avrebbe dovuto pagare 18.000 o 13.000 euro mentre la terza sarebbe stata a costo 0 per l’Ente.
Il giorno 2 dicembre l’assessore Giacomo Cuzzi esprime parere favorevole in merito all’accoglimento della terza soluzione (quella a costo 0 per l’Ente).
Il giorno 9 dicembre il viene richiesta in una nota, con protocollo generale 156081, di poter transitare con il trenino nel percorso su citato.
Infine il giorno 17 dicembre la Giunta Comunale, vista la relazione ed il parere del Dirigente del servizio interessato e ritenuta l’iniziativa condivisibile, autorizza il mezzo a circolare nel percorso stabilito nei giorni feriali dalle 13 alle 22 e festivi dalle 10 alle 22.
La violazione del codice della strada
I trenini natalizi, se fatti circolare su strada, devono osservare le norme del codice della strada e del D.M. 15 marzo 2007, n. 55.
Durante le ricerche ci hanno fatto notare che, in base all’articolo 7 del su citato D.M. 55, il veicolo deve essere immatricolato e nella delibera non risulta traccia di alcuna prova di immatricolazione. A questo punto ci chiediamo se è stato verificato che il veicolo fosse immatricolato.
Proseguendo con l’analisi della delibera si nota come, nella documentazione presentata all’Ente, sia presente una polizza assicurativa di Responsabilità Civile Generale che risulta però non essere valida per la circolazione di un veicolo su strada pertanto, avendo autorizzato il transito su strada del veicolo, si è palesata una violazione dell’articolo 193 del codice della strada dal titolo “Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile” il cui comma 1 recita:
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi
Fortunatamente, nei giorni in cui il trenino ha operato lungo le strade del centro di Pescara, non si sono verificati incidenti. E’ inconcepibile però che sia stato autorizzato il transito su strada del veicolo senza verificarne la copertura assicurativa.
A questo punto ci chiediamo: cosa sarebbe successo se si fosse verificato un incidente con un’automobile o peggio ancora se il trenino avesse investito un bimbo?
Leggi qui la replica dell'Ing. Massimo Gismant al nostro articolo.